Lavoro subordinato in Italia
La seguente procedura resterà in vigore
fino all'istituzione dello "sportello unico" presso le Prefetture U.T.G.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intende
instaurare un rapporto di lavoro a carattere subordinato a tempo indeterminato,
determinato o stagionale con cittadino extracomunitario residente all'estero,
deve recarsi:
A – preliminarmente presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per
luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi per presentare
una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, utilizzando l'apposita
modulistica predisposta. La Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio
rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista previa verifica
delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili e dietro presentazione della documentazione richiesta dalla stessa
Direzione Provinciale.
B – Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per
presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, unitamente
alla copia della domanda e della documentazione già presentata, e richiedere
l'apposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta provvisorio per l'ingresso.
Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro
risulti denunciato per uno dei reati relativi all'immigrazione clandestina o per
uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p..Il nulla osta deve essere
rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.
C – L'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di Polizia viene
inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrà
presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza,
ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il visto di
ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
D – Il visto d’ingresso per lavoro subordinato, come ogni altro visto,
non può essere concesso in favore dello straniero che sia stato condannato
per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381, commi 1 e 2, del c.p.p., ovvero
per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dell’emigrazione
dall’Italia verso altri Paesi o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite. Il visto non può essere rilasciato
anche se le suddette condanne sono state riportate a seguito dell’applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p.La domanda volta
ad ottenere il visto sarà considerata inammissibile qualora la documentazione
prodotta ovvero le attestazioni a sostegno della richiesta si rivelino false o
contraffatte.
E – Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia lo straniero deve
recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso,
esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.All'atto della richiesta
lo straniero sarà sottoposto ai rilievi dattiloscopici
F – Il datore di lavoro deve comunicare l'inizio dell'attività lavorativa
entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro domestico
tale comunicazione dovrà essere effettuata all'INPS) e richiedere alla
stessa il rilascio del libretto di lavoro.
Lavoro stagionale
Per l'assunzione di uno straniero residente all'estero, per il lavoro stagionale
deve essere seguita la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato:
- presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro per autorizzazione al lavoro
- presso la Questura per apposizione del nulla osta nell'autorizzazione
- presso la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto di ingresso
- presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno
Particolarità
L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20
giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale,
anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi
presso diversi datori di lavoro.
Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza
dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia l'anno
successivo, presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste
nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto
ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.A partire dal secondo
soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto
un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla Questura un permesso
di soggiorno per lavoro di durata biennale, purché rientri nella quota
a disposizione dell'Ufficio Provinciale territorialmente competente.
LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA
Il datore di lavoro italiano o straniero, nel caso in cui non abbia conoscenza
diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro per
una o più persone iscritte in apposite liste degli stranieri che chiedono
di lavorare.