|
Con la nuova normativa è possibile richiedere
la Carta di Soggiorno.
E' un nuovo documento che sostituisce il Permesso di Soggiorno.
La principale caratteristica: ha una durata INDEFINITA.
La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari
deve essere presentata personalmente presso la Questura, ove l’interessato
provvederà a compilare l’apposito modulo con l’assistenza del
personale in servizio allo sportello. La carta di soggiorno prescinde dall’attività
svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:
1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
2. possiede, all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente
un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato,
lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale
è a tempo indeterminato, eccetera);
3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati. Oltre
all’istanza, l’interessato deve produrre:
· copia del passaporto o documento equipollente;
· copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
· certificato del casellario giudiziale;
· 4 fotografie.
La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli
minori conviventi. In tal caso, occorre anche:
· documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri
devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
· disponibilità di un alloggio.
La carta di soggiorno è a tempo INDETERMINATO (senza scadenza), ma deve
essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E’ valida come documento di
identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.
|