CARTA DI SOGGIORNO
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Con la nuova normativa è possibile richiedere la Carta di Soggiorno.
E' un nuovo documento che sostituisce il Permesso di Soggiorno.

La principale caratteristica: ha una durata INDEFINITA.


La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari deve essere presentata personalmente presso la Questura, ove l’interessato provvederà a compilare l’apposito modulo con l’assistenza del personale in servizio allo sportello. La carta di soggiorno prescinde dall’attività svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:

1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;

2. possiede, all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera);

3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;

4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati. Oltre all’istanza, l’interessato deve produrre:
· copia del passaporto o documento equipollente;
· copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
· certificato del casellario giudiziale;
· 4 fotografie.
La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, occorre anche:
· documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
· disponibilità di un alloggio.
La carta di soggiorno è a tempo INDETERMINATO (senza scadenza), ma deve essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E’ valida come documento di identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.