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Patente di guidaPer i titolari di patenti di guida in corso di validità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando:
Se la patente di cui è richiesto il riconoscimento non ha scadenza o ha scadenze maggiori di quelle previste in Italia, in base alle disposizioni vigenti nel paese di rilascio, si applicano comunque le norme vigenti in Italia relativamente alla validità temporale della patente. Pertanto, se per la normativa italiana la patente risulta già scaduta occorre anche un certificato medico così come sopra specificato. Direzione generale per la Motorizzazione Roma, 28.12.2006 Ai DIRETTORI DEI SIIT - SETT. TRASPORTI Agli UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Alla REGIONE SICILIANA Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E p.c.: Al MINISTERO DELL’ INTERNO Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Al Comando Generale della Guardia di Finanza All’Unione Provincie d’Italia All’ A.N.C.I.
BOLZANO OGGETTO: ingresso di due nuovi Stati nell’Unione Europea. Dal 1° gennaio 2007 Romania entra a far parte dell’Unione Europea, pertanto la Direttiva 91/439 CEE e successive modifiche, dovrà essere applicata anche alle patenti di guida rilasciate in detti Stati. Come noto, l’Italia ha già concluso intese bilaterali per la conversione delle patenti di guida con i suddetti Stati, pertanto l’applicazione della citata Direttiva si presenta agevole. Sono infatti già noti i facsimile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate in Romania. Si ricorda che in caso di dubbi sull’autenticità delle patenti da convertire o da riconoscere potrà essere richiesta la relativa attestazione di autenticità o altre informazioni necessarie, tramite le Rappresentanze Diplomatiche degli Stati di cui trattasi. Le stesse Autorità Diplomatiche rilasciano la certificazione prevista per l’emissione del duplicato. **** Infine si ricorda che ai sensi della Direttiva indicata in oggetto è consentita la conduzione di veicoli in uno Stato diverso da quello di rilascio della patente di guida, senza obbligo di conversione, anche in caso di acquisizione di residenza del conducente in detto Stato. Pertanto la Circolare n. 31 del 28 maggio 1999 (G.U. n. 154 del 03.07.1999) “Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati Membri dell’Unione Europea” si applica anche alle patenti di guida rilasciate in Bulgaria e Romania. IL DIRETTORE GENERALE |
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